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[1]La determinazione e la data di applicazione delle vacanze annue necessarie per il Corpo delle Armi navali, avranno luogo con R. decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, in relazione all'assestamento del quadro organico di detto Corpo.

[2]Con lo stesso Regio decreto saranno stabilite le vacanze massime di cui all'art. 29, comma 2°, della presente legge per i gradi di generale del Corpo stesso.

[3]Anteriormente alla data di cui ai precedenti comma, gli ufficiali del Corpo suddetto, dal grado di maggiore in poi, possono presentare domanda di collocamento « a disposizione », se colonnelli o generali, o « fuori organico », se di grado inferiore. Il Ministro per la marina, a suo giudizio discrezionale, decide quale di esse possa essere accolta nel limite di una all'anno complessivamente in tutti i gradi.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art36 · fonte del testo