Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La determinazione e la data di applicazione delle vacanze annue necessarie per il Corpo delle Armi navali, avranno luogo con R. decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, in relazione all'assestamento del quadro organico di detto Corpo.
tolto: Con lo stesso Regio decreto saranno stabilite le vacanze massime di cui all'art. 29, comma 2°, della presente legge per i gradi di generale del Corpo stesso.
tolto: Anteriormente alla data di cui ai precedenti comma, gli ufficiali del Corpo suddetto, dal grado di maggiore in poi, possono presentare domanda di collocamento « a disposizione », se colonnelli o generali, o « fuori organico », se di grado inferiore. Il Ministro per la marina, a suo giudizio discrezionale, decide quale di esse possa essere accolta nel limite di una all'anno complessivamente in tutti i gradi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art36 · fonte del testo