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Qualora un ufficiale che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-1918 non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di « a disposizione » o di « fuori organico », sara' trattenuto ancora nelle predette posizioni fino a raggiungimento del periodo di tempo sopradetto, sempre che il collocamento « a disposizione » o « fuori organico » non sia stato concesso a domanda.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art38 · fonte del testo