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[1]Qualora un ufficiale che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-1918 non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di « a disposizione » o di « fuori organico », sara' trattenuto ancora nelle predette posizioni fino a raggiungimento del periodo di tempo sopradetto, sempre che il collocamento « a disposizione » o « fuori organico » non sia stato concesso a domanda.
[2]8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 aprile 1954, n. 113
8La L. 10 aprile 1954, n. 113, ha disposto (con l'art. 105, comma 1) che "La categoria di "fuori organico" prevista dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e' soppressa". Ha inoltre disposto (con l'art. 105, comma 2) che "Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in ausiliaria".
Testo in vigore dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009
