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[1]I sottufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianita' intercalati tra i promossi ad anzianita', nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianita' e con precedenza del promosso a scelta.

[2]Coloro che al termine dell'anno risultino in eccedenza sono promossi in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od esami negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui al comma precedente.

[3]In mancanza di promovibili a scelta, le promozioni avranno luogo fra gli inscritti nel quadro di avanzamento in ordine di anzianita'.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 gennaio 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art13 · fonte del testo