Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1953 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 gennaio 1952, n. 40.
Abrogato dal 1 gennaio 1953
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Articolo abrogato dalla l. 18 gennaio 1952, n. 40.
Abrogato dal 1 gennaio 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 gennaio 1953. 93 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sottufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianita' intercalati tra i promossi ad anzianita', nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianita' e con precedenza del promosso a scelta.
tolto: Coloro che al termine dell'anno risultino in eccedenza sono promossi in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od esami negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui al comma precedente.
tolto: In mancanza di promovibili a scelta, le promozioni avranno luogo fra gli inscritti nel quadro di avanzamento in ordine di anzianita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1952, N. 40
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art13 · fonte del testo