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[1]La permanenza minima in ciascun grado, necessaria per potere conseguire l'avanzamento al grado superiore, e' fissata in:

  • a)per l'avanzamento ad anzianita':

[2]due anni, per il grado di maresciallo capo;

[3]due anni, per il grado di maresciallo ordinario;

[4]tre anni, per il grado di brigadiere;

[5]due anni, per il grado di sottobrigadiere;

[6]tre anni, per il grado di guardia;

  • b)per l'avanzamento a scelta nei gradi di sottufficiali: un periodo non inferiore alla meta' di quello prescritto per l'avanzamento ad anzianita'.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 gennaio 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art7 · fonte del testo