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[1]La permanenza minima in ciascun grado, necessaria per potere conseguire l'avanzamento al grado superiore, e' fissata in:
- a)per l'avanzamento ad anzianita':
[2]due anni, per il grado di maresciallo capo;
[3]due anni, per il grado di maresciallo ordinario;
[4]tre anni, per il grado di brigadiere;
[5]due anni, per il grado di sottobrigadiere;
[6]tre anni, per il grado di guardia;
- b)per l'avanzamento a scelta nei gradi di sottufficiali: un periodo non inferiore alla meta' di quello prescritto per l'avanzamento ad anzianita'.
Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 gennaio 1953
