Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1953 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 gennaio 1952, n. 40.
Abrogato dal 1 gennaio 1953
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Abrogato dal 1 gennaio 1953
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 gennaio 1953. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La permanenza minima in ciascun grado, necessaria per potere conseguire l'avanzamento al grado superiore, e' fissata in:
tolto: a) per l'avanzamento ad anzianita':
tolto: due anni, per il grado di maresciallo capo;
tolto: due anni, per il grado di maresciallo ordinario;
tolto: tre anni, per il grado di brigadiere;
tolto: due anni, per il grado di sottobrigadiere;
tolto: tre anni, per il grado di guardia;
tolto: b) per l'avanzamento a scelta nei gradi di sottufficiali: un periodo non inferiore alla meta' di quello prescritto per l'avanzamento ad anzianita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1952, N. 40
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art7 · fonte del testo