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Il sottufficiale, escluso il maresciallo ordinario, non puo' essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianita', ne' partecipare agli esperimenti od esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta se non ha compiuto col grado attuale i seguenti periodi di comando o di servizio:

  • a)maresciallo capo: un anno di comando titolare di reparto o di unita' navali, o di appartenenza alla polizia tributaria investigativa o ad una brigata volante;
  • b)brigadiere: un anno di servizio in reparti di confine alpestre o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana oppure sulle unita' del naviglio nel Corpo;
  • c)sottobrigadiere: sei mesi di servizio d'istituto o di imbarco sulle unita' o di appartenenza ai reparti del naviglio del Corpo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 4 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art9 · fonte del testo