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Il sottufficiale, escluso il maresciallo ordinario, non puo' essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianita', ne' partecipare agli esperimenti od esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta se non ha compiuto col grado attuale i seguenti periodi di comando o di servizio:
- a)maresciallo capo: un anno di comando di reparto o di unita' del naviglio del Corpo, o di appartenenza alla polizia tributaria investigativa o ad una brigata volante;
- b)brigadiere: sei mesi di servizio d'istituto in reparti di una legione di frontiera o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana o dell'Albania, oppure d'imbarco sulle unita' del naviglio del Corpo.
- c)sottobrigadiere: sei mesi di servizio d'istituto o di imbarco sulle unita' o di appartenenza ai reparti del naviglio del Corpo. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 gennaio 1952, n. 40
4La L. 18 gennaio 1952, n. 40, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "L'applicazione degli articoli 9, 10 e 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 10 e 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e' sospesa per gli avanzamenti relativi agli anni 1952, 1953 e 1954". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1953.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1952 al 9 maggio 2025
