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[1]Il medico o uno dei medici di bordo, sulle navi che trasportano emigranti, dovra' appartenere al Corpo dei medici della Marina militare, in servizio attivo o ausiliario; e verra' designato dal Ministro della Marina, su richiesta del Commissariato. A tali medici sara' affidato anche il servizio di vigilanza a bordo delle navi nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme che verranno determinate dal Regolamento. Essi saranno retribuiti a cura del Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovra' versare le competenze loro dovute nella misura che verra' determinata dal Regolamento.

[2]Il vettore sara' obbligato di fornire gratuitamente ai detti medici, anche pel ritorno, il vitto ed una cabina di prima classe.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 23 agosto 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art11 · fonte del testo

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