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[1]((Su ogni nave che trasporti emigranti prende imbarco un R. commissario che deve appartenere al corpo dei medici della R. marina, in servizio attivo; e al quale, oltre la direzione del servizio sanitario, e' affidata la vigilanza e tutela nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme determinate dal regolamento. I medici della Regia marina destinati in servizio di emigrazione; pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del commissariato.
[2]Essi sono retribuiti sul fondo dell'emigrazione, nella cui Cassa il vettore dovra' versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto per parte del vettore, nei viaggi si di andata che di ritorno, al vitto gratuito e ad una cabina di prima classe.
[3]Ove, per deficienza di medici della marina militare non sia possibile destinare un ufficiale del detto corpo su una nave in servizio di emigrazione, sara' provveduto nei modi determinati dal regolamento.
[4]I Regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggieri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del regio commissario viaggiante abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi e' obbligato a fornirgli i mezzi pel rimpatrio nella misura che verra' determinata dal regolamento.
[5]I verbali dei regi commissari fanno fede in giudizio per quanto concerne le infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione come se fossero redatti da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008
