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[1]I prezzi dei noli, che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti, dovranno riportare l'approvazione del Commissariato.

[2]Non piu' tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del 15 luglio d'ogni anno, i vettori faranno pervenire le loro proposte al Commissariato. Questo provvedera' all'approvazione dei noli, udito il parere della Direzione generale della Marina mercantile, delle Camere di commercio delle piu' importanti citta' marittime italiane; tenuto conto delle informazioni degl'ispettori d'emigrazione e delle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana; e di quelle sul corso dei noli nei principali porti stranieri, che i consoli italiani dovranno fornirgli con rapporti periodici.

[3]Per quelle proposte che non fossero approvate, il Commissariato e' obbligato a invitare i vettori ad esporgli, dentro un congruo termine, le loro ragioni; dopo di che esso trasmettera' tutti gli atti, insieme con le sue proposte motivate, al Consiglio superiore di marina, che dovra' esprimere il proprio parere motivato. Spettera' quindi al Ministro degli Affari Esteri di stabilire il prezzo dei noli, secondo la qualita' dei trasporti, la classe e la velocita' dei piroscafi.

[4]Cosi' dei noli approvati come di quelli da lui stabiliti, il Ministro degli Affari Esteri dara' comunicazione al Parlamento con speciale relazione, alla quale dovranno essere allegati tutti gli anzidetti pareri ed informazioni.

[5]Di regola, la determinazione dei noli si fara' ogni quattro mesi, cioe': il 1° gennaio, il 1° maggio e il 1° settembre di ogni anno, ed avra' vigore per tutto il quadrimestre. Si potra' pero', quando occorra, su proposta dei vettori o per iniziativa del Commissariato, variare i noli anche nel quadrimestre, con le medesime norme con le quali vennero stabiliti; e con le stesse norme si potranno anche, dentro il quadrimestre, determinare i prezzi dei noli di nuovi vettori.

[6]I prezzi dei noli dovranno essere resi pubblici almeno quindici giorni prima della loro applicazione; e, per le revisioni straordinarie, nel piu' breve termine possibile.

[7]Il Commissariato notifichera' i prezzi dei noli cosi' determinati ai Comitati mandamentali e comunali, e notifichera' loro anche le offerte di trasporti, a minor prezzo, di tutti i vettori che ne facciano richiesta, e ai quali, in difetto di rappresentanti locali del vettore, i Comitati potranno indirizzare gli emigranti per mezzo degl'ispettori d'emigrazione.

[8]Al vettore che sorpassasse i prezzi dei noli approvati o stabiliti, ovvero si rifiutasse di trasportare per tali noli gli emigranti, sara' ritirata la patente; ne' potra' essergli riconcessa che per deliberazione del Ministro degli Affari Esteri.

[9]Il vettore non potra' elevare il prezzo del nolo per gli emigranti, che gia' sia stato pubblicamente annunziato, ovvero fissato nel biglietto d'imbarco o in equivalenti scritture.

[10]Volendo ridurre il prezzo gia' annunziato o contrattato, la riduzione dovra' essere estesa a tutti gli emigranti che verranno imbarcati per quella partenza.

[11]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 19/02/1901, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art14 · fonte del testo

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