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Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni quindici, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica e forniti del libretto del sindaco, di cui all'articolo 3 del Regolamento sul lavoro dei fanciulli, 17 settembre 1886, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1886, n. 3657.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art2 · fonte del testo

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