Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o piu' minori degli anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal Regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sara' punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa da cento a cinquecento lire.
tolto: Con la stessa pena sara' punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegni a terze persone perche' conducano all'estero, minori degli anni quindici, con lo scopo d'impiegarli come e' detto nella prima parte del presente articolo. In tal caso, il tutore decadra' dalla tutela e il genitore potra' esser privato della patria potesta'.
tolto: Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenne ad emigrare, per trarla alla prostituzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art3 · fonte del testo