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[1]Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, e intestato ad un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno, da' diritto all'emigrante (su parere favorevole dell'ispettore d'emigrazione del porto di partenza) ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di esso vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto, malgrado qualunque contraria dichiarazione contenuta nel biglietto medesimo.
[2]Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo articolo.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008
