Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008. 137 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ne' il vettore, ne' il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.
tolto: Agli emigranti favoriti, arrolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potra' sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.
tolto: E' vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perche' gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, tolto il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.
tolto: Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali in conformita' dell'articolo 6, e' esente da ogni tassa di registro e bollo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art19 · fonte del testo