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[1]Saranno puniti, salvo la disposizione del primo capoverso dell'articolo seguente:
[2]coll'arresto fino a sei mesi e con ammenda sino a mille lire coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o piu' persone, contro le prescrizioni delle leggi e de' Regolamenti, e contro il divieto posto dal Ministro degli Affari Esteri, in forza dell'articolo 1, ultimo capoverso;
[3]con ammenda fino a trecento lire, i contravventori all'articolo 1;
[4]coll'arresto fino a tre mesi e con ammenda fino a mille lire, i contravventori alla prima parte dell'articolo 13;
[5]con ammenda fino a mille lire il vettore che intrometta, tra se' e l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda sino a duemila lire;
[6]con ammenda sino a mille lire, i contravventori all'ultimo capoverso dell'articolo 16, i quali dal Ministro degli Affari Esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilita' in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;
[7]con ammenda sino a duemila lire i contravventori all'articolo 23; con ammenda fino a mille lire, le altre contravvenzioni alla presente legge o al suo Regolamento, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, di imprese, di agenzie d'affari o di privati, non compresi, in questi, gli emigranti.
[8]Qualora il vettore sia una Compagnia di Navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore, si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia, e il pagamento delle pene pecuniarie da costoro incorse, sara' garantito dalla cauzione della Compagnia stessa.
[9]Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sara' trasmessa al Ministro degli Affari Esteri, per i provvedimenti di sua competenza, rispetto alla patente, a norma dell'articolo 13.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 12 ottobre 1913
