Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Saranno puniti:
- a)con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o piu' persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 1 ultimo capoverso;
- b)con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 1;
- c)con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 13;
- d)con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta, tra se o l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;
- e)con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 16, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilita' in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;
- f)con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L.200 a L. 2000 i contravventori all'art. 23;
- g)con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo, che, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;
- h)con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 per ogni emigrante sbarcato e nei casi piu' gravi anche con l'arresto fino a due mesi il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o piu' emigranti, in viaggi di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi biglietti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al R. commissario;
- i)con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potra' sostituirsi con altro documento;
- l)con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;
- m)con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, dei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo; salva la disposizione dell'art. 286 Codice penale;
- n)con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sulla emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, di imprese, di agenzie di affari o di altri privati, non compresi in questi gli emigranti.
[2]Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.
[3]Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia.
[4]Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sara' trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza)).
Testo in vigore dal 12 ottobre 1913 al 22 dicembre 2008
