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[1]((Saranno puniti:

  • a)con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o piu' persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 1 ultimo capoverso;
  • b)con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 1;
  • c)con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 13;
  • d)con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta, tra se o l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;
  • e)con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 16, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilita' in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;
  • f)con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L.200 a L. 2000 i contravventori all'art. 23;
  • g)con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo, che, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;
  • h)con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 per ogni emigrante sbarcato e nei casi piu' gravi anche con l'arresto fino a due mesi il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o piu' emigranti, in viaggi di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi biglietti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al R. commissario;
  • i)con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potra' sostituirsi con altro documento;
  • l)con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;
  • m)con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, dei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo; salva la disposizione dell'art. 286 Codice penale;
  • n)con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sulla emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, di imprese, di agenzie di affari o di altri privati, non compresi in questi gli emigranti.

[2]Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

[3]Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia.

[4]Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sara' trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza)).

Testo in vigore dal 12 ottobre 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 ottobre 1913

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1901 al 12 ottobre 1913. 124 parole tolte, 390 parole aggiunte in 16 capoversi.

Saranno punititolto: , salvo la disposizione del primo capoverso dell'articolo seguente:

tolto: coll'arrestoaggiunto: a) con l'arresto fino a sei mesi e con tolto: ammenda sino a mille lire aggiunto: l'ammenda da L. 100 a L. 1000 coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o piu' personetolto: , contro le prescrizioni delle leggi e de' Regolamenti aggiunto: che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal tolto: Ministro degli Affari Esteri, in forza dell'articolo 1, aggiunto: ministro degli affari esteri in forza dell'art. 1 ultimo capoverso;

tolto: con ammenda fino a trecento lire, i contravventori all'articoloaggiunto: b) con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 1;

tolto: coll'arrestoaggiunto: c) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda tolto: fino a mille lire, aggiunto: da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 13;

tolto: con ammenda fino a mille lireaggiunto: d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta, tra tolto: se' e aggiunto: se o l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con … da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda tolto: sino a duemila lire aggiunto: da lire duecento a lire duemila;

tolto: con ammenda sino a mille lire,aggiunto: e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 16, i quali dal tolto: Ministro degli Affari Esteri aggiunto: ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della …

tolto: con ammenda sino a duemila lire i contravventori all'articolo 23; con ammenda fino a mille lire,aggiunto: f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L.200 a L. 2000 i contravventori all'art. 23;

aggiunto: g) con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo, che, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

aggiunto: h) con l'ammenda da L. 200 a L. 2000 per ogni emigrante sbarcato e nei casi piu' gravi anche con l'arresto fino a due mesi il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o piu' emigranti, in viaggi di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi biglietti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al R. commissario;

aggiunto: i) con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potra' sostituirsi con altro documento;

aggiunto: l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;

aggiunto: m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, dei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo; salva la disposizione dell'art. 286 Codice penale;

aggiunto: n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni tolto: alla presente legge o al suo Regolamento aggiunto: alle leggi e ai regolamenti sulla emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, di imprese, di agenzie tolto: d'affari o di aggiunto: di affari o di altri privati, non compresitolto: , in questi, aggiunto: in questi gli emigranti.

aggiunto: Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

Qualora il vettore sia una Compagnia di tolto: Navigazione aggiunto: navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettoretolto: , si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagniatolto: , e il pagamento delle pene pecuniarie da costoro incorse, sara' garantito dalla cauzione della Compagnia stessa.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sara' trasmessa al tolto: Ministro degli Affari Esteri, aggiunto: Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenzatolto: , rispetto alla patente, a norma dell'articolo 13.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art31 · fonte del testo

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