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[1]Il Commissariato corrisponde con le Autorita' del Regno, coi Regi consoli all'estero, con gli Uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.

[2]Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti, in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.

[3]Il Ministro degli Affari Esteri dovra' presentare ogni anno al Parlamento, non piu' tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sulle modificazioni che l'esperienza suggerisse di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione.

[4]Questa relazione dovra' essere iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art8 · fonte del testo

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