[1]Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile e' parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'art. 8 della presente legge.

[2]Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del Codice civile l'uffiziale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato nell'art. 10 della presente legge.

Testo vigente dal 16 luglio 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1159~art12 · fonte del testo