[1]Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'uffiziale dello stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.

[2]L'uffiziale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalita' preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del Codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a' termini dell'art. 3.

Testo vigente dal 16 luglio 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1159~art8 · fonte del testo