Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi
Legge 24 giugno 1929, n. 1159
- Aggiornato al
- 16 luglio 1929
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione Cattolica Apostolica e Romana…
- Art. 2Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente…
- Art. 3Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere…
- Art. 4La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed…
- Art. 5La discussione in materia religiosa e' pienamente libera.
- Art. 6I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal…
- Art. 7II matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente…
- Art. 8Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel…
- Art. 9Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli…
- Art. 10L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le…
- Art. 11null
- Art. 12Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile e' parificato alla celebrazione del…
- Art. 13Gli articoli 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la sua…
- Art. 14Il Governo del Re ha facolta' di emanare le norme per l'attuazione della presente legge…
