L'espletamento di lavoro straordinario retribuito puo' essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dalla Amministrazione centrale per la sostituzione del personale assente. Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario e' autorizzato dal direttore generale.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art11 · fonte del testo