[1]Al personale addetto agli uffici istituiti per la corrispondenza e per i pacchi presso le stazioni ferroviarie, i porti, gli aeroporti, le sedi di confine e gli uffici autonomi di sdoganamento, nonche' al personale viaggiante ed a quello dipendente da uffici principali distaccato per il servizio di movimento, presso gli scali ferroviari, i porti, gli aeroporti e le sedi di confine, nonche' al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, addetto alle stazioni amplificatrici di confine, e' attribuita una indennita' mensile nella misura appresso indicata:

[2]direttori di ufficio, ispettori del movimento postale, dirigenti di stazioni amplificatrici di confine............ L. 3.500 vice direttori di ufficio, direttori di turno, capolinea e verificatori, capi reparto, sottocapi, capi turno viaggianti, coadiuvanti o facenti funzioni di dirigenti di stazioni amplificatrici....................... L. 2.800 impiegati di ruolo e non di ruolo............ L. 2.000 agenti di ruolo e non di ruolo............. L. 1.200 Nei riguardi del personale addetto ad alcuni uffici di confine, le indennita' di cui al presente articolo potranno essere elevate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, inteso il Consiglio di amministrazione, fino ad un massimo del 200 per cento. Tutte le indennita' anzidette sono corrisposte in relazione ai giorni di effettiva prestazione, ai servizi di movimento e a quelli delle stazioni amplificatrici di confine.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art16 · fonte del testo