Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non e' inferiore alla mezza ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennita' di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 19, compete una indennita' uguale a quella stabilita dall'art. 10 per il servizio straordinario, nonche', quando ne sia il caso, dall'art. 17, per il servizio serale e notturno.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art20 · fonte del testo