L'indennita' di missione e' concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in localita' diversa da quella della sua residenza. Al personale chiamato quale testimonio per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennita' di missione dedotta la somma liquidata dall'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art7 · fonte del testo