Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973. 356 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

tolto: a) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

tolto: b) i manifesti delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni, Province e comuni in materia di tributi;

tolto: c) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;

tolto: d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche e amministrative;

tolto: e) ogni altro manifesto od atto delle autorita', la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizione di legge;

tolto: f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;

tolto: g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei, che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: h) i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura delle autorita' religiose agli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto che riguardino il governo spirituale dei fedeli. Per tutti gli altri manifesti, delle autorita' di cui al precedente comma, che non rientrano nelle categorie suindicate, va applicata una riduzione non superiore al 50 per cento delle relative tariffe. Per i manifesti relativi a conferenze, riunioni, affissi all'ingresso dei locali o dei recinti in cui le manifestazioni hanno luogo, e' applicata per ciascun foglio ed a giorno la relativa tariffa ridotta in misura non superiore del 30 per cento. Per la pubblicita' delle associazioni a carattere nazionale, delle societa' di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonche' per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i comuni dovranno concedere una riduzione non superiore del 30 per cento sulle misure delle relative tariffe. Per la pubblicita' dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose italiane la riduzione delle relative tariffe dovra' essere non superiore del 30 per cento. Nulla e' innovato alle disposizioni, di cui all'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, relative alla pubblicita' dei partiti politici italiani in periodo di elezioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art28 · fonte del testo