Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine

Art. 10 — Agevolazioni per particolari commissioni

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Per commissioni che superino l'importo di lire 50.000, nei comuni delle prime quattro classi e di lire 15.000 nei comuni delle altre classi e che siano state fatte con una sola ordinazione, e da uno stesso committente, anche se per differenti forme di pubblicita' puo' essere concessa una riduzione non superiore al 15 per cento delle relative tariffe.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art10 · fonte del testo