Art. 27 — Adozione delle tariffe comunali e relativi controlli
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973. 113 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le tariffe dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicita' affine sono stabilite con apposita deliberazione da sottoporsi alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non oltre il 1 agosto di ciascun anno, ai fini dell'applicazione nell'anno successivo. Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. Il prefetto trasmette copia delle tariffe approvate al Ministero delle finanze che, ai sensi dell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale puo', d'intesa con il Ministero dell'interno, annullare le tariffe anzidette, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 639
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art27 · fonte del testo