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[1]Agli effetti dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicita' affine, i comuni sono ripartiti in sette classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale della Repubblica, secondo la seguente tabella:

[2]Classe I comuni con oltre 500.000 abitanti; Classe II comuni da oltre 300.000 a 500.000 abitanti; Classe III comuni da oltre 100.000 a 300.000 abitanti; Classe IV comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti; Classe V comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti; Classe VI comuni da oltre 3.000 a 10.000 abitanti; Classe VII comuni fino a 3.000 abitanti.

[3]I comuni, che siano capoluoghi di Provincia, si considerano della classe immediatamente superiore a quella, cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione. Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le finanze, determinati comuni, in seguito a richiesta dei rispettivi Consigli comunali, in relazione alla loro importanza industriale o commerciale, possono essere assegnati alla classe immediatamente superiore a quella, cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione. I Comuni dichiarati stazioni di soggiorno, cura e turismo ai sensi della legge 1 luglio 1926, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, durante il periodo stagionale, ad aumentare le tariffe per le affissioni a carattere commerciale e per la pubblicita' affine, previste dalla presente legge, fino al limite massimo del doppio. Il periodo stagionale deve essere precisato dai regolamenti comunali.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art4 · fonte del testo