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Per ogni commissione inferiore ai cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, i comuni delle prime quattro classi possono applicare un aumento di tariffa nella misura massima del cinquanta per cento. Quando un medesimo avviso od altro mezzo pubblicitario, di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, raggiunge la superficie di almeno sei fogli del predetto formato, puo' essere apportato alla tariffa un aumento del cinquanta per cento; se raggiunge quella di nove fogli la tariffa puo' essere raddoppiata e se raggiunge quella di dodici fogli la tariffa stessa puo' essere triplicata.

Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;641~art7 · fonte del testo