Il riconoscimento dell'anzianita' di cui alla legge 8 novembre 1956, comporta il trasferimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del personale di cui alla legge stessa e di quello di cui all'articolo 1, con il grado e la relativa anzianita' posseduta nel Corpo di provenienza. Per il personale proveniente dalle soppresse milizie della strada e portuaria, la carriera s'intende mai interrotta e, ai fini del computo del servizio effettivo e degli scatti di stipendio, l'anzianita' di servizio del personale stesso e' determinata dal congiungimento dei servizi prestati nelle soppresse milizie e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza senza soluzione di continuita'.

Testo vigente dal 18 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-27;225~art2 · fonte su Normattiva