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Il Comitato di cui all'articolo 1 resta in carica fino al 31 dicembre 1998. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, e' abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, rispettivamente, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, dell'articolo 3 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e dell'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

Testo in vigore dal 12 marzo 1997 al 10 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1997-03-07;53~art4 · fonte su Normattiva