Art. 4 — Norme transitorie e finali
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Il Comitato di cui all'articolo 1 resta in carica fino al 31 dicembre 1998.1 Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, e' abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, rispettivamente, dell'articolo 3 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358, dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445, dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546, dell'articolo 3 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81, dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335, e dell'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1999, n. 237
1La L. 12 luglio 1999, n. 237 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, e' prorogato al 31 dicembre 1999".
Testo in vigore dal 10 agosto 1999 al 1 gennaio 2000
