Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, dell'articolo 2 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 61, e dell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141.
Testo vigente dal 30 dicembre 1991
