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[1]All'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, modificato dal R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 621, e' sostituito il seguente:
[2]Il Consiglio superiore di sanita' e' composto:
[3]di quattordici dottori in medicina e chirurgia particolarmente competenti, sei nella igiene pubblica, otto nelle altre branche della medicina sociale;
[4]di un naturalista;
[5]di due ingegneri esperti nell'ingegneria sanitaria;
[6]di due dottori in chimica;
[7]di due dottori in zooiatria, particolarmente versati in igiene veterinaria;
[8]di un farmacista;
[9]di una persona esperta nelle scienze agrarie;
[10]di una persona esperta nelle materie amministrative;
[11]di un ufficiale sanitario capo di ufficio di igiene.
[12]Essi sono nominati con decreto Reale, sopra proposta del Ministro per l'interno, durano in carica 3 anni e possono esere rinominati.
[13]Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:
[14]il direttore generale della sanita' pubblica;
[15]il direttore generale dell'Amministrazione civile;
[16]il direttore generale degli italiani all'estero;
[17]un direttore generale del Ministero delle colonie, designato dal Ministro per le colonie;
[18]un direttore generale del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministro per le corporazioni;
[19]il generale medico capo dell'Esercito;
[20]il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria dell'Esercito;
[21]il generale medico capo dell'Armata;
[22]il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;
[23]il direttore generale della Marina mercantile;
[24]il direttore generale dell'istruzione superiore;
[25]il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;
[26]il presidente e il direttore generale dell'Istituto centrale di statistica;
[27]il direttore generale dell'agricoltura;
[28]il capo dell'ufficio centrale sanitario delle Ferrovie dello Stato;
[29]un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia designato dal presidente dell'Opera in persona di un membro del Consiglio centrale;
[30]un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari e uno dei farmacisti esercenti nel Regno, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926. n. 563: le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle predette designazioni saranno stabilite con decreto Reale su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni.
[31]Sono abrogati i primi tre comma, lettera a) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, l'art. 10 del regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 691, modificato con decreto-legge 5 gennaio 1919, n. 36.
[32]Nella prima attuazione della presente legge, i componenti che saranno nominati con Regio decreto scadranno dalla carica il 31 dicembre 1929.
[33]Fino a quando non siano fatte le designazioni dei rappresentanti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, di cui al terzo comma del presente articolo, continueranno a far parte del Consiglio superiore di sanita' i rappresentanti degli Ordini dei sanitari nominati pel triennio 1924-1926.
[34]Il Ministro per l'interno designa a segretario del Consiglio superiore di sanita' un funzionario medico in servizio presso la Direzione generale della sanita' pubblica il quale non avra' voto.
Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 30 aprile 1929
