Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, modificato dal R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 621, e' sostituito il seguente:
[2]Il Consiglio superiore di sanita' e' composto:
[3]di quattordici dottori in medicina e chirurgia particolarmente competenti, sei nella igiene pubblica, otto nelle altre branche della medicina sociale; 1
[4]di un naturalista;
[5]di due ingegneri esperti nell'ingegneria sanitaria;
[6]di due dottori in chimica;
[7]di due dottori in zooiatria, particolarmente versati in igiene veterinaria;
[8]di un farmacista;
[9]di una persona esperta nelle scienze agrarie;
[10]di una persona esperta nelle materie amministrative;
[11]di un ufficiale sanitario capo di ufficio di igiene.
[12]Essi sono nominati con decreto Reale, sopra proposta del Ministro per l'interno, durano in carica 3 anni e possono esere rinominati.
[13]Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:
[14]il direttore generale della sanita' pubblica;
[15]il direttore generale dell'Amministrazione civile;
[16]il direttore generale degli italiani all'estero;
[17]un direttore generale del Ministero delle colonie, designato dal Ministro per le colonie;
[18]un direttore generale del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministro per le corporazioni;
[19]il generale medico capo dell'Esercito;
[20]il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria dell'Esercito;
[21]il generale medico capo dell'Armata;
[22]il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;
[23]il direttore generale della Marina mercantile;
[24]il direttore generale dell'istruzione superiore;
[25]il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;
[26]il presidente e il direttore generale dell'Istituto centrale di statistica;
[27]il direttore generale dell'agricoltura;
[28]il capo dell'ufficio centrale sanitario delle Ferrovie dello Stato;
[29]un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia designato dal presidente dell'Opera in persona di un membro del Consiglio centrale;
[30]un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari e uno dei farmacisti esercenti nel Regno, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926. n. 563: le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle predette designazioni saranno stabilite con decreto Reale su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni.1
[31]Sono abrogati i primi tre comma, lettera a) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, l'art. 10 del regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 691, modificato con decreto-legge 5 gennaio 1919, n. 36.
[32]Nella prima attuazione della presente legge, i componenti che saranno nominati con Regio decreto scadranno dalla carica il 31 dicembre 1929.
[33]Fino a quando non siano fatte le designazioni dei rappresentanti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, di cui al terzo comma del presente articolo, continueranno a far parte del Consiglio superiore di sanita' i rappresentanti degli Ordini dei sanitari nominati pel triennio 1924-1926.
[34]Il Ministro per l'interno designa a segretario del Consiglio superiore di sanita' un funzionario medico in servizio presso la Direzione generale della sanita' pubblica il quale non avra' voto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 21 marzo 1929, n. 590, convertito senza modificazioni dalla L. 24 giugno 1929, n. 1118, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero dei dottori in medicina e chirurgia che sono nominati componenti del Consiglio superiore di sanita' con decreto Reale a termini della prima parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, e' portato da quattordici a diciotto, e piu' propriamente, fermo restando il numero dei dottori in medicina e chirurgia particolarmente competenti in igiene pubblica, e' portato da otto a dodici quello dei dottori in medicina e chirurgia particolarmente competenti nelle altre branche della medicina sociale". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Entrano, inoltre, a far parte del Consiglio stesso, insieme agli altri componenti indicati nella seconda parte dell'art. 1 della cennata legge: il direttore generale delle acque, delle bonifiche, degli impianti idroelettrici; un rappresentante della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali; un rappresentante della Croce Rossa Italiana; il direttore della Scuola superiore di malariologia; il direttore della Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie presso la Regia universita' di Roma".
Testo in vigore dal 30 aprile 1929 al 16 dicembre 2009
