Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Non possono essere messi in commercio, senza una speciale registrazione da parte del Ministero dell'interno, i presidi medici e chirurgici che saranno determinati dallo speciale regolamento, da approvarsi con decreto Reale.
tolto: Questo determinera' altresi' le prescrizioni da osservarsi nel commercio dei presidi medici e chirurgici da esso contemplati.
tolto: Non possono essere registrati presidi medici e chirurgici che vantino:
tolto: a) proprieta' od effetti contrari in qualsiasi modo alla morale ed al buon costume;
tolto: b) effetti speciali intesi comunque ad interrompere o a turbare il corso fisiologico della gestazione;
tolto: c) effetti preventivi o terapeutici speciali per quelle infermita' che saranno indicate nel regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art11 · fonte del testo