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[1]La levatrice e' obbligata a ricorrere all'opera del medico-chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio riscontri qualsiasi fatto irregolare. A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera, alla quale presti la sua assistenza.

[2]La contravvenzione alla presente disposizione e' punita con l'ammenda estensibile a L. 500, alla quale, nei casi gravi, si aggiungera' l'arresto fino a tre mesi, salvo l'applicazione delle maggiori pene portate dal Codice penale.

Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art10 · fonte del testo