Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La levatrice e' obbligata a ricorrere all'opera del medico-chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio riscontri qualsiasi fatto irregolare. A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera, alla quale presti la sua assistenza.
[2]La contravvenzione alla presente disposizione e' punita con l'ammenda estensibile a L. 500, alla quale, nei casi gravi, si aggiungera' l'arresto fino a tre mesi, salvo l'applicazione delle maggiori pene portate dal Codice penale.
Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
