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[1]I contravventori alle disposizioni del precedente articolo ed a quelle del relativo regolamento sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. I presidi medici o chirurgici messi abusivamente in vendita sono confiscati ed il giudice ordina la chiusura fino a tre mesi delle fabbriche, depositi o rivendite.

[2]In caso di recidiva, la pena e' dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda da L. 2000 a L. 10,000; oltre la confisca dei presidi medici o chirurgici messi abusivamente in commercio, e la chiusura da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite.

[3]Senza pregiudizio dell'azione penale, si procede in via amministrativa all'immediato sequestro, dovunque si trovino, dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio.

[4]Inoltre, quando concorreranno gravi motivi ed anche indipendentemente dal corso del giudizio, il Prefetto puo' disporre la immediata chiusura temporanea dell'officina, in cui siano stati prodotti, o del deposito od esercizio in cui siano tenuti per essere venduti i presidi medici e chirurgici di cui al comma precedente. In tal caso, la chiusura dell'officina o deposito o esercizio non puo' avere durata maggiore di cinque giorni, e, in caso di recidiva, di quindici giorni.

Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art12 · fonte del testo