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La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale ed estero, e' vietata. Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 10 gennaio 1983
