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Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, e' comminata all'appaltatore l'ammenda di lire 1000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza e per ogni giornata di sua occupazione. L'imprenditore a' civilmente responsabile per il pagamento dell'ammenda di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 25 novembre 1960 al 24 ottobre 2003
