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Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, e' comminata all'appaltatore l'ammenda di lire 1000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza e per ogni giornata di sua occupazione. L'imprenditore a' civilmente responsabile per il pagamento dell'ammenda di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 25 novembre 1960 al 24 ottobre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1369~art6 · fonte del testo