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A decorrere dal 1 gennaio 1960 non sono soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 720.000 annue. A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento, che ai sensi dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, viene operata sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2 corrisposti ai dipendenti dello Stato ed alle altre categorie di prestatori di lavoro, trova applicazione per la parte di reddito eccedente le lire 720.000 ragguagliata ad anno.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-28;361~art1 · fonte del testo