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L'indennita', che la Cassa corrisponde ai sensi delle vigenti disposizioni, e' liquidata agli ufficiali che ne hanno diritto all'atto del loro collocamento in ausiliaria od in altra posizione di congedo, purche' abbiano titolo a trattamento di quiescenza. Agli ufficiali, collocati nelle predette posizioni prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto all'indennita', competono tanti sesti dell'indennita' che spetterebbe loro al compimento del periodo minimo suddetto quanti sono gli anni di effettivo versamento del contributo, calcolando per intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1951 al 12 gennaio 1962
