Articolo abrogato dalla l. 30 novembre 1961, n. 1326.
Abrogato dal 12 gennaio 1961
Articolo abrogato dalla l. 30 novembre 1961, n. 1326.
Abrogato dal 12 gennaio 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1955 al 12 gennaio 1961. 138 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In caso di decesso dell'iscritto prima della cessazione dal servizio, il diritto al premio di previdenza spetta al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato. In mancanza del coniuge il diritto spetta in parti eguali ai figli minorenni legittimi o legittimati anteriormente alla morte del genitore o adottivi, e ai figli maggiorenni nullatenenti se permanentemente inabili al lavoro. In mancanza delle persone indicate nei precedenti commi, il diritto al premio di previdenza spetta ai genitori dell'iscritto. Il diritto alla restituzione delle somme versate dai sottufficiali, appuntati e finanzieri deceduti prima del compimento dei sei anni richiesti per il diritto all'indennita', nonche' il diritto agli interessi maturati sulle somme predette, spettano alle persone indicate nei precedenti commi nell'ordine e con le modalita' ivi stabilite.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-06-12;512~art4 · fonte del testo