La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali e' obbligatorio il versamento del contributo, e' stabilita nella misura del ((2,80 per cento)) sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento. 3 COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 aprile 2025, n. 42

3

La L. 4 aprile 2025, n. 42 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) che "All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: [...] b) «3 per cento» dal 1° gennaio 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 19 aprile 2025

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2013 al 19 aprile 2025. 1 parola aggiunta.

… le quali e' obbligatorio il versamento del contributo, e' stabilita nella misura del 2aggiunto: ,80 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 aprile 2025, n. 42

    La L. 4 aprile 2025, n. 42 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera b)) che "All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: [...] b) «3 per cento» dal 1° gennaio 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-30;1120~art1 · fonte del testo