L'indennita' dovuta all'ufficiale collocato in ausiliaria od in altra posizione di congedo, deceduto prima della riscossione di essa, e' corrisposta agli eredi.
Testo vigente dal 31 gennaio 1951
L'indennita' dovuta all'ufficiale collocato in ausiliaria od in altra posizione di congedo, deceduto prima della riscossione di essa, e' corrisposta agli eredi.
Testo vigente dal 31 gennaio 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-12-30;1120~art3 · fonte del testo