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Gli ufficiali richiamati in servizio dall'ausiliaria o da altra posizione di congedo hanno diritto al termine del richiamo ad una nuova liquidazione in sostituzione di quella originaria ed alla conseguente riscossione della differenza tra la nuova e la vecchia liquidazione, sempre che durante il richiamo stesso abbiano versato il contributo a favore della Cassa. La nuova liquidazione viene eseguita sulla base degli stessi elementi di calcolo di quella originaria, salvo a tenere conto del maggior periodo computabile per effetto del richiamo. Se la differenza tra le due liquidazioni risulta inferiore all'ammontare dei contributi versati durante il richiamo aumentati degli interessi composti del 6 per cento (capitalizzazione annuale), sono rimborsati tali contributi maggiorati dei predetti interessi.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1951 al 12 gennaio 1962
