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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1969 e 1970, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni autonome dello Stato. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 4 agosto 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-08-01;464~art3 · fonte del testo